Progetto di legge (art 23-44)
Da Nonsolocave.
Art. 23
Indennizzo.
1. Se il giacimento viene assegnato in concessione, al titolare del diritto sul giacimento medesimo è corrisposto, per tutto il periodo di durata della concessione, un indennizzo annuo pari al 50% del contributo di cui all’art15 comma 1, lettera a.
2. I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.
3. Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero se su di essa insistono altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso altresì il valore della costruzione e delle altre opere esistenti, avuto riguardo al loro stato di conservazione.
4. L'onere dell'indennizzo è a carico del concessionario. Nel provvedimento di concessione possono essere disposte le necessarie garanzie per la corresponsione dell'indennizzo stesso.
5. Nel caso la concessione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno, si applica, a favore dello stesso, quanto disposto dal comma 2 dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata» e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24
Vendita delle aree.
1. Il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta di coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 30% del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento, ovvero, se anche proprietario, di vendita delle aree medesime per un prezzo non superiore all'indennizzo previsto per le espropriazioni delle stesse, ai sensi delle leggi statali.
[modifica] TITOLO IV
Norme comuni
Art. 25
Tariffe dei diritti di escavazione.
1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce l'ammontare del rimborso spese per l'istruttoria delle domande di cui all'art. 14, nonché l'entità delle somme che devono essere versate ai sensi dell'art. 15, comma 1, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, con l'esclusione dei lapidei da taglio per i quali la tariffa è applicata al solo materiale commerciabile. Per le cave di lapidei da taglio, qualora il materiale di scarto venga venduto, invece di essere riutilizzato per le opere di ripristino, verrà applicata la tariffa di riferimento sui quantitativi.
2. Una quota fissa del 15% dei contributi di cui al comma 1 è versata ogni anno dai Comuni alla Provincia, che utilizza tali somme sia per l'espletamento delle funzioni previste dagli artt. 30 e 31, che per il finanziamento di iniziative di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché per la promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive.
Art. 26
Comunicazioni obbligatorie.
1. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Provincia competente i dati statistici relativi ai materiali estratti.
2. La Provincia trasmette una volta all'anno alla Giunta regionale i dati statistici di cui al comma 1 elaborati secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, nonché copia degli atti di accertamento di infrazioni e degli infortuni gravi o mortali.
3. I titolari di autorizzazione e di concessione debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari onde favorire le attività di controllo.
4. I dati, le notizie, i chiarimenti così ottenuti sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 11 della L. 9 luglio 1926, n. 1162 «Riordinamento del servizio statistico».
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Art. 27
Catasto delle cave, delle bonifiche e dei laghetti.
1. È istituito presso la competente struttura della Regione Lombardia il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate. Il catasto indica per ciascuna cava la localizzazione territoriale, lo stato giuridico-amministrativo, la tipologia della produzione, le finalità del recupero. 1bis. È istituito presso la competente struttura della Regione Lombardia il catasto delle bonifiche agricole e laghetti di pesca sportiva e itticoltura autorizzati fin dal 1998. Il catasto indica per ciascuna attività la localizzazione territoriale, estratto mappa catastale con numeri delle particelle catastali, lo stato giuridico-amministrativo, volumi estratti, azienda richiedente, azienda esercente i lavori e situazione dell’attività connessa. La Regione annualmente invia all’ufficio del catasto territorialmente competente le informazioni circa le bonifiche agricole eseguite perchè ne sia riportata l’informazione nelle visure catastali.
2. Ciascuna Provincia redige, per il territorio di competenza, l'inventario delle cave attive e l'inventario delle cave cessate e li trasmette alla competente struttura regionale, il primo entro 6 mesi e il secondo entro 12 mesi dalla emanazione dei criteri di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera i criteri di attuazione e gestione del catasto di cui al comma 1, nonché i criteri per la redazione degli inventari di cui al comma 2.
Art. 28
Autorizzazione di ricerca.
1. La ricerca è consentita solo su aree esterne agli ambiti estrattivi e al fine di individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche. Qualora la ricerca abbia per oggetto pietre ornamentali da taglio può essere consentita anche all'interno degli ambiti estrattivi.
2. Chi voglia accedere ad aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati deve chiederne autorizzazione al Comune competente per territorio.
3. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 «Espropriazioni per causa di utilità pubblica».
4. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo compete alla Regione ed è subordinato al deposito presso la Tesoreria del Comune di una cauzione commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca ed alla presentazione di un piano di ricerca completo di relazione tecnica e ipotesi di investimento.
Art. 29
Sanzioni.
1. Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 15, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 50.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21.
2. Nel caso di materiali scavati in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati nell'ambito territoriale estrattivo previsto nel piano, l'entità della sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 20%;
3. Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 20.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21.
4. Ove l'attività estrattiva si svolga in territori compresi in parchi regionali, restano ferme le sanzioni e le relative competenze sanzionatorie previste dalle leggi regionali vigenti.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 26, si applica una sanzione non superiore nel minimo e nel massimo al 10% delle sanzioni previste dal comma 3.
5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso di violazione delle norme di cui all'art. 35, commi 2 e 3.
Art. 30
Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni.
1. La vigilanza sull'attività nell'ambito territoriale estrattivo, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29 spettano, per delega della Regione, al Comune territorialmente competente.
2. Nelle zone comprese negli ambiti territoriali delle Comunità montane e dei parchi l'ente gestore del parco e le Comunità montane rispettivamente collaborano all'attività di vigilanza di cui al presente articolo, sulla base di accordi con i Comuni interessati.
3. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzarsi ai sensi dell'art. 21, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 31
Assistenza tecnica ai Comuni.
1. Le Province sono tenute a costituire un apposito servizio per le attività inerenti all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge e provvedono, ove richieste, ad assicurare ai Comuni l'assistenza tecnica in ordine alle attività a questi delegate.
Art. 32
Consorzi.
1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o che comunque costituiscano un unico giacimento, possono essere costituiti consorzi o altre forme associative mediante convenzione tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge. Copia degli atti di costituzione o di convenzione devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale. Possono essere costituiti Consorzi coattivi con decreto del Presidente della Giunta, nel quale sono indicate le ragioni di interesse pubblico che giustificano la costituzione del Consorzio.
2. Nell'atto di costituzione del Consorzio o nella convenzione sono precisate, nel rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati ai singoli consociati, le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati e ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione al materiale coltivato e alle opere di recupero da realizzare.
2 bis. Qualora l’uso di opere in comune preveda la movimentazione da una cava ad altri siti dovrà essere predisposto un piano della rete stradale interessata. Tale piano dovrà essere autorizzato dagli enti proprietari delle strade suddette e dalla Amministrazioni territorialmente competenti.
3. Qualora per cause imputabili all'amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, il Presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario che assume la rappresentanza e l'amministrazione. Il Commissario provvede, a spese del Consorzio, alla esecuzione delle opere stesse; il Commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa compresa quella di amministrazione, presso la tesoreria regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale richiede alla Provincia la pronunzia di decadenza dell'autorizzazione o della concessione dei soggetti che non partecipano alle spese ripartite.
[modifica] TITOLO V
Norme speciali
Art. 33
Consulta per le attività estrattive di cava.
1. Ciascuna Provincia costituisce la Consulta per le attività estrattive di cava.
2. La Consulta è composta da:
a) il Presidente della Provincia o un suo delegato che la presiede;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
d) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;
e) tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
f) quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
g) il sovraintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo delegato.
3. La Consulta esprime parere sui piani delle cave, sulle loro modifiche e su ogni altro atto di cui ne sia richiesta dalla Provincia.
4. La Consulta è rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla Provincia.
6. I componenti di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f) che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta decadono dall'incarico.
7. La Consulta viene convocata ordinariamente almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno lo stato di attuazione del piano, anche per le proposte relative all'art. 9 della presente legge.
Art. 34
Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava.
1. È istituito il Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive, nominato dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale del settore tutela ambientale o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche ed ambientali, anche estranei all'amministrazione, dai funzionari dei servizi regionali individuati dalla Giunta regionale, nonché dai Presidenti delle consulte degli enti delegati di volta in volta interessati per territorio o da loro delegati. Nel caso di argomenti di ordine generale, al Comitato partecipano i Presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Il Comitato svolge la propria attività articolando i lavori in riunioni in sede tecnica e riunioni in sede deliberante.
2. La deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.
3. Il Comitato tecnico consultivo esprime parere obbligatorio sui piani delle cave trasmessi alla Regione per il parere di conformità, nonché sulle autorizzazioni e concessioni e relative revoche e decadenze di competenza regionale. Può essere altresì richiesto parere del Comitato su altre questioni di rilevanza regionale.
4. Il Comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il Consiglio regionale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.
6. I componenti nominati dalla Regione in qualità di esperti, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute del Comitato, decadono dall'incarico. La decadenza è deliberata dalla Giunta regionale che provvede contestualmente alla sostituzione del componente decaduto.
7. I membri del comitato tecnico nel periodo di incarico, non possono avere incarichi diretti e indiretti con gli operatori del settore estrattivo. La giunta vigilerà con appositi strumenti per evitare eventuali conflitti di interessi.
Art. 35
Pertinenze e materiali di risulta.
1. L'autorizzazione o la concessione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 «Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle pertinenze della cava quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività della impresa. Le pertinenze dovranno essere smantellate e rimosse e le aree di sedime ripristinate entro il termine massimo di 18 mesi, senza proroghe né eccezioni.
2. I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati. Il loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito.
3. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di cui all'art. 25.
4. Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava posti a discarica è soggetto ad autorizzazione regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4.
Art. 36
Interventi estrattivi in fondi agricoli.
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35 commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
2 bis. Gli interventi di cui al comma precedente che non superano il rapporto massimo pari a 500 mc per ettaro, sono comunque tenuti ad essere comunicati alle Province territorialmente competenti, per un eventuale controllo di congruità con i criteri esecutivi previsti e alla Regione per l’aggiornamento del catasto. Qualora venissero ravvisati incongruità, la Provincia può vietare i suddetti interventi. 2-ter. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2. L'autorizzazione è soggetta alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 ed ai diritti di escavazione di cui all'articolo 25.
3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per piscicoltura sono vincolati preventivamente al parere dell'assessorato all'agricoltura della Regione relativamente alla qualità della produzione ittica proposta, ed al parere del comune e delle Province interessate all'intervento. Sulla base dei pareri dei due enti, da rilasciarsi entro 60 giorni e da intendersi vincolanti, la Giunta regionale può concedere autorizzazione, stabilendo criteri e modalità per il rilascio, con particolare controllo sulla commercializzazione del materiale di risulta, e comunque ponendo il limite di escavazione per 20.000 mc. Nel caso di superamento di tale limite l'intervento da realizzarsi deve seguire le procedure previste dalla presente legge.
3 bis. L’inizio dei lavori è subordinato al rilascio della concessione per l’utilizzo delle acque sotterranee, ad un piano di controllo e monitoraggio continuo della qualità delle acque e l'autorizzazione è soggetta alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 ed ai diritti di escavazione di cui all'articolo 25 (24) (25).
4. Nel caso di inosservanza a quanto disposto ai commi 2 e 3, si applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1.
Art. 37
Lavori idraulici.
1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi; tale divieto non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento o, in assenza degli stessi, dai programmi di intervento assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici, anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 27 della L. n. 142 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici competenti anche in deroga alle previsioni del piano cave.
4. [I volumi estratti concorrono alla determinazione dei quantitativi ammessi dal piano cave.]
Art. 38
Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche.
1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse regionale o nazionale, che abbiano progetti operativi approvati e finanziati, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso rispetto al piano finanziario dell’opera reperire sul mercato il materiale necessario, può essere consentita l’individuazione di aree di cava non previste dai piani ordinari, sino al raggiungimento dei quantitativi necessari. In tal caso il piano provinciale –o più piani provinciali- debbono contenere apposite schede redatte secondo le procedure indicate dagli art. 11,13,14,14,16,17,19,20 e 25 della presente legge. Nessuna autorizzazione o concessione può essere rilasciata per interventi che non siano riportati nelle apposite schede del piano provinciale.
2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore.
3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.
4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non possono avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera stessa. In caso di non realizzazione dell’opera nell’arco temporale di vigenza del piano, la scheda redatta secondo le indicazioni del precedente comma1 è da considerarsi nulla e priva di qualunque efficacia amministrativa; in caso di modifiche strutturali del progetto esecutivo o di modifica temporale superiore ai cinque anni rispetto alla data indicata nella scheda del piano si procede alla definizione di una nuova scheda in occasione della revisione del Piano e di nuovo Piano provinciale.
Art. 39
Riassetto di cave cessate.
1. Per cave cessate si intendono solo ed esclusivamente aree già interessate da rilevanti attività di escavazione e non previste dai piani provinciali. Sono quindi escluse da queste tipologie le bonifiche agricole e le cave autorizzate nei piani, dove è già previsto il recupero. Le Province effettuano un monitoraggio e definiscono un eventuale piano di riassetto delle cave cessate, presenti sul proprio territorio, entro il 31/12/2001. Gli interventi di ripristino delle cave cessate, previste dal Piano di riassetto provinciale, che comportino asportazione di materiale, sono soggetti ad autorizzazione regionale, sentito entro 30 gg. il parere vincolante del comune interessato. L'autorizzazione non può comunque prevedere asportazione di materiale in misura superiore al 30% di quanto già asportato, salvo casi eccezionali e tecnicamente documentati, motivati da ragioni di sicurezza, che richiedano un particolare riassetto geo-meccanico, nel qual caso può arrivare al 50% dei quantitativi autorizzati nel precedente Piano cave, e comunque non oltre 600.000 mc. Il ripristino di cave cessate è obbligatorio per soggetti ancora operanti, senza commercializzazione di eventuali movimentazioni
2. Alle cave di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.
3. Qualora il progetto di riassetto interessi aree di particolare rilevanza ambientale in ambiti di parco o di riserva e l'ente gestore del parco o della riserva intenda eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, quale in particolare la piantumazione, o particolare sistemazione finalizzata, deve essere stipulata una convenzione tra ente gestore ed operatore, con la quale l'ente gestore si impegna alla esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e l'operatore, ove l'attuazione del progetto comporti l'asportazione di sostanze di cava, si impegna a versare all'ente gestore una cifra pari al doppio della tariffa regionale di cui all'art 25 per ogni metro cubo di materiale commercializzato, in aggiunta a quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 15, nonché ad eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area con stesura di terreno di coltura.
4. La Giunta regionale può disporre il finanziamento di progetti di riassetto ambientale nell'ambito dei programmi di interventi previsti per le aree dei parchi e delle riserve di interesse regionale, nonché il finanziamento di progetti relativi ad interventi con particolare problemi geo-meccanici.
Art. 40
Commissione per la sicurezza e le risorse.
1. È istituita la Commissione per le risorse e la sicurezza mineraria, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta:
a) dall'Assessore regionale competente che la presiede, o da un suo delegato;
b) da quattro esperti nelle seguenti discipline, scelti dalla Giunta regionale:
b1) diritto minerario e legislazione sulla sicurezza delle lavorazioni;
b2) giacimenti minerari;
b3) polizia mineraria e sicurezza delle lavorazioni;
b4) meccanica delle rocce e dei suoli;
c) dai componenti del Comitato di cui all'art. 34;
d) dai dirigenti dei servizi e degli uffici regionali indicati dalla Giunta regionale.
2. La commissione esprime parere in merito:
a) alle questioni inerenti alle modalità e tecniche di coltivazione mineraria, giacimenti minerari e loro qualificazione economica;
b) alle istanze di concessione mineraria, per quanto attiene l'aspetto tecnico dell'attività estrattiva in esame;
c) ai corsi di formazione professionale per gli addetti al settore.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la commissione e di non meno di cinque degli esperti nominati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1.
Art. 41
Direzione dei lavori di cava.
1. Nell'esercizio dell'attività estrattiva di cava, la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel settore conformemente a quanto previsto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 come sostituito dall'art. 20, secondo comma, del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 e dall'art. 100, quinto comma, dello stesso D.Lgs n. 624 del 1996.
2. Negli ambiti territoriali estrattivi di monte dove si faccia uso di esplosivi o tecnologie specialistiche e nelle cave in sotterraneo, la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici laureati o diplomati in possesso di specifica competenza professionale acquisita in occasione di qualsiasi tipo di opera comportante abbattaggi di roccia, anche con uso di esplosivi, ed in lavori sotterranei laddove l'attività non si svolga a cielo aperto, comprovata da esperienza almeno quinquennale in qualità di direttore dei lavori, assistente del direttore dei lavori o di capo cantiere.
3. Possono continuare nelle funzioni di direzione dei lavori di cava anche soggetti diversi da quelli previsti dai precedenti commi, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, abbiano esercitato tali funzioni in qualità di imprenditore di cava per almeno due anni, comprovata dall'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria ed artigianato, e previo superamento di uno specifico corso di aggiornamento per la direzione dei lavori di cava, di durata non inferiore a 120 ore, organizzato dal competente Servizio formazione professionale della Regione Lombardia, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo col servizio cave, presso uno dei propri centri di formazione professionale. In questo caso la direzione dei lavori può essere esercitata solo nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.
4. La Regione Lombardia in collaborazione con le Provincie organizza ogni tre anni corsi di formazione e di aggiornamento per i direttori dei lavori e i responsabili del servizio di prevenzione e sicurezza delle attività estrattive.
Art. 41-bis
Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive.
1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del D.Lgs. n. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale e finanziamenti secondo le modalità previste dalle leggi in materia.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per la quota parte di intervento non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.
4. I contributi sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento nei tempi e secondo le modalità previste nel progetto, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso a contributo.
5. La Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento nonché i criteri per la valutazione della loro ammissibilità e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l'ammissione al contributo dei progetti pervenuti è costituito presso la direzione generale competente un nucleo di valutazione, presieduto dal dirigente competente in materia di cave o suo delegato, e composto da cinque esperti interni e/o esterni all'amministrazione regionale e da tre funzionari regionali, nominati dalla Giunta regionale.
7. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di cave.
Art. 41-ter
Corsi di formazione.
1.La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale per il personale delle province destinato a funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione degli operatori del settore.
[modifica] TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Art. 42
Norme transitorie.
1. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività delegate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa (42).
2. I piani delle cave già approvati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge conservano comunque efficacia sino alla esecutività dei nuovi piani di cui all'art. 8. L'attività estrattiva può essere autorizzata entro i limiti areali complessivi e volumetrici annui fissati dai piani vigenti in caso di disponibilità residua di materiale.
3. In attesa della approvazione dei nuovi piani delle cave, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, possono essere predisposti ed approvati progetti redatti ai sensi dell'art. 11 per gli ambiti territoriali estrattivi relativi alle cave inserite nei piani cave vigenti.
4. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate prima dell'approvazione dei piani delle cave di cui all'art. 8 conservano efficacia fino alla loro scadenza.
5. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 36 in corso d'opera, previa concessione edilizia, all'entrata in vigore della presente legge possono proseguire in attesa dell'autorizzazione regionale. L'istanza deve essere presentata dagli interessati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale, che si esprime entro i successivi 30 giorni.
6. L'ammontare dei contributi annui previsti da convenzioni stipulate con i Comuni relative a cave in attività, già autorizzate o concesse, che non decadano né siano revocate, viene adeguato alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 qualora sia inferiore ad esse, resta invariato negli altri casi.
7. Le domande di autorizzazione presentate per la prosecuzione della attività a qualsiasi titolo e sulle quali la Provincia non si sia pronunciata alla data di esecutività del piano delle cave previsto dalla presente legge conservano la loro validità e sono esaminate e decise in conformità alle prescrizioni del nuovo piano.
8. Agli illeciti amministrativi commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato assunto il relativo provvedimento sanzionatorio l'Ente delegato applica la sanzione prevista dalla legge previgente, se più favorevole.
Art. 43
Norma finanziaria.
1. Alle spese per le funzioni delegate previste dal precedente art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e h), si provvede con le somme annualmente stanziate sul capitolo 4.3.4.1.1450 la cui descrizione è così modificata: «Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province inerenti all'esercizio delle attività di coltivazione di cava, la vigilanza e l'assistenza tecnica ai Comuni» iscritto allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.
2. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'articolo 34, della commissione di cui all'articolo 40 e del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 41-bis, comma 6, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa" iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.
3. Agli oneri conseguenti alle spese per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 3 dell'art. 41, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2 "Formazione professionale".
4. All'introito delle somme annualmente corrisposte alla Regione per la concessione della superficie su cui è svolta l'attività estrattiva di cui al precedente art. 22 si provvede con il capitolo 1.1.203 «Tassa sulle concessioni regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.
5. All'introito delle somme corrisposte alla Regione per il rimborso delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione all'estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche di cui al precedente art. 38 si provvede con il capitolo 3.4.252 «Rimborsi e recuperi vari» iscritto allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.
Art. 44
Abrogazioni . 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 30 marzo 1982, n. 18 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;
b) L.R. 21 giugno 1982, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1982, n.18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"»;
c) L.R. 2 gennaio 1990, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" - disciplina delle deleghe conferite agli Enti Locali»;
d) L.R. 10 maggio 1990, n. 43 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", già modificata dalla legge regionale 2 gennaio 1990, n. 3»;
e) L.R. 23 dicembre 1994, n. 43 «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"». La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

