Progetto di legge (art 1-22)
Da Nonsolocave.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto della legge.
Art. 2 - Programmazione.
Art. 3 - Coordinamento regionale.
Art. 4 - Deleghe.
TITOLO II
Piani delle cave
Art. 5 - Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave.
Art. 6 - Contenuto dei piani.
Art. 7 - Formazione e adozione della proposta di piano.
Art. 8 - Approvazione del piano.
Art. 9 - Revisione del piano.
Art. 10 - Efficacia del piano.
Art. 11 - Progetto degli ambiti territoriali estrattivi.
TITOLO III
Regime dell'attività di cave
Art. 12 - Autorizzazione.
Art. 13 - Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 14 - Domanda di autorizzazione.
Art. 15 - Convenzione con il Comune.
Art. 16 - Garanzie patrimoniali.
Art. 17 - Comunicazioni alla Regione e ai Comuni.
Art. 18 - Decadenza dell'autorizzazione.
Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione.
Art. 20 - Sospensione e cessazione dell'attività.
Art. 21 - Esecuzione delle opere di riassetto.
Art. 22 - Concessione.
Art. 23 - Indennizzo.
Art. 24 - Vendita delle aree.
TITOLO IV
Norme comuni
Art. 25 - Tariffe dei diritti di escavazione.
Art. 26 - Comunicazioni obbligatorie.
Art. 27 - Catasto delle cave.
Art. 28 - Autorizzazione di ricerca.
Art. 29 - Sanzioni.
Art. 30 - Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni.
Art. 31 - Assistenza tecnica ai Comuni.
Art. 32 - Consorzi.
TITOLO V
Norme speciali
Art. 33 - Consulta per le attività estrattive di cava.
Art. 34 - Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava.
Art. 35 - Pertinenze e materiali di risulta.
Art. 36 - Interventi estrattivi in fondi agricoli.
Art. 37 - Lavori idraulici.
Art. 38 - Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche.
Art. 39 - Riassetto di cave cessate.
Art. 40 - Commissione per la sicurezza e le risorse.
Art. 41 - Direzione dei lavori di cava.
Art. 41-bis - Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive.
Art. 41-ter - Corsi di formazione.
TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Art. 42 - Norme transitorie.
Art. 43 - Norma finanziaria.
Art. 44 - Abrogazioni.
L.R. 8 agosto 1998, n. 14. Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.
[modifica] TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge
1.La presente legge disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382».
2.L’esercizio dell’attività di escavazione, come regolato dalla presente legge, costituisce attività temporanea e transitoria rispetto alla normale destinazione naturalistica ed alla trasformazione del territorio seconde le regole vigenti della pianificazione territoriale. Non è consentita alcuna attività di escavazione senza piani di restituzione e fruibilità del territorio”.
3.La programmazione di cui alla presente legge deve essere in sintonia con tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale operanti riguardo ad un determinato territorio, con particolare attenzione ai PTC provinciali ed ai PTC dei parchi”.
Art. 2
Programmazione
1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso Piani provinciali, distinti tra cave di monte in s.l. e cave di sabbia ghiaie e argilla, proposti e approvati dalle Province e verificati dalla Regione per conformità agli obiettivi regionali. Ciascun piano e le sue successive variazioni o revisioni, ai sensi delle normative comunitarie e della l.r. 12/2005 dev’essere corredato da uno studio di valutazione ambientale strategica (VAS) ”.
2. I Piani provinciali stabiliscono il fabbisogno per il periodo di valenza del Piano, la localizzazione, la qualità e quantità delle risorse utilizzabili nell’ambito territoriale di competenza per tipologia di materiale. Devono altresì tener conto del quantitativo di inerte prodotto da riciclaggio”.
3. I settori merceologici, i criteri, le direttive e le istruzioni per la formazione dei piani provinciali sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 34 ed acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Art. 3
Programmazione regionale.
1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce indirizzi e disposizioni tecniche da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, con riguardo a determinate parti del territorio regionale o a singoli tipi di sostanza estraibile di cava.
3. La Regione e le Province incentivano ed attivano impianti di lavorazione di inerti da riciclaggio e ne inseriscono la categoria merceologica tra i materiali ammessi nei capitolati d’appalto delle opere pubbliche”.
4. La Regione, sentito il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 34, individua i Comuni nei cui territori non è ammessa attività di escavazione, per mancanza di risorse idonee o per altro tipo di impedimento di genere ambientale o paesaggistico. Individua altresì gli ambiti compresi in aree protette, di pertinenza fluviale o con problematiche di carattere idrogeologico ove non è ammessa attività di escavazione“.
Art. 4
Competenze provinciali
1. Competono alle Province:
a) l’approvazione dei Piani di cui all’art. 2, comma 1, previa concertazione con gli Enti locali interessati e la conseguente individuazione degli ambiti territoriali estrattivi;
b) le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività di cava;
c) le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave;
d) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» ed all'art. 25 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge Forestale Regionale»;
e) l'assistenza tecnica ai Comuni, se richiesta;
f) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i Comuni, previamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti;
g) le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 «Norme di polizia delle miniere e delle cave», del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee»;
h) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate.
2. Competono ai Comuni interessati dall’attività di escavazione:”
a) la vigilanza sull'esercizio delle attività esplicate entro gli ambiti territoriali estrattivi per la parte in cui ricadono nel territorio comunale e la vigilanza di qualsiasi attività di escavazione sul territorio comunale.
a 1) La delimitazione, nei piani di governo del territorio, delle aree in cui non è motivatamente ammessa l’individuazione dell’attività di escavazione”;
b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprietà ai fini della ricerca;
c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale;
d) la sospensione e la cessazione dell'attività estrattiva, nei casi previsti dalla presente legge, sentita la Provincia territorialmente competente;
e) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate;
f) la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento.
3. Le Province e i Comuni provvedono, entro i termini previsti dalla presente legge, al compimento degli atti dovuti; in caso di inerzia la Giunta regionale, anche su istanza dei soggetti interessati, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi entro i successivi 60 giorni.
[modifica] TITOLO II
Piani delle cave
Art. 5
Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave.
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 3, con particolare riferimento:
a) alla definizione dei giacimenti (e del loro potenziale massimo) di cui è possibile o è in atto lo sfruttamento, previa redazione dell’elenco dei Comuni nei cui territori non è ammessa attività di escavazione ai sensi del comma 4, art. 3, della presente legge”.
b) alla individuazione degli ambiti territoriali estrattivi, intesi come siti in cui può essere svolta l'attività estrattiva, comprensivi del giacimento e delle aree di servizio;
c) alla definizione dei bacini territoriali di produzione provinciali;
d) alla indicazione dei bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;
e) alla qualità e quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione complessivamente a livello regionale, suddivisa fra le Province secondo programmazione decennale, che tenga conto in modo vincolante delle quantità effettivamente escavate nel decennio precedente, comprese le quantità esportate fuori Provincia. La definizione dei quantitativi di nuova escavazione deve essere fatta in modo prudenziale, e comunque non può essere superiore al 20% di quanto realmente scavato nel Piano precedente, salvo necessità di interventi straordinari, accuratamente documentabile che rientrino nei criteri di sostenibilità ecologica e idrogeologica previo parere favorevole della Giunta provinciale. La suddivisione delle quantità fra le Province è fatta in modo ponderato, considerando in modo primario il fabbisogno provinciale ed in misura residuale quote di compensazione fra Province lombarde per sopperire alla oggettiva carenza di giacimenti o di territorio disponibile”.
f) alle modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;
g) all'assetto finale dell'area oggetto di escavazione in attuazione del progetto previsto per i singoli ambiti territoriali dall'art. 11;
h) alla destinazione d'uso finale dell'ambito territoriale estrattivo.
Art. 6
Contenuto dei piani.
1. Nella formazione dei piani di cui all'art. 5, le Province devono preliminarmente tener conto:
a) della situazione geologica, idrogeologica del territorio interessato e delle colture agrarie ed arboree in atto o possibili nelle zone medesime; 1bis). Tutti i progetti di gestione produttiva degli Ambiti territoriali estrattivi (ATE), ivi compresi modifiche ed eventuali riesami, comprese le attività previste dai successivo art. 36 (bonifiche di fondi agricoli) art. 38 (cave per opere pubbliche e art. 39 (riassetto di cave cessate), sono assoggettati alle procedure previste dalle vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.
b) della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore;
c) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da tutelare, e per i quali devono essere individuate superficie e profondità compatibili con le previsioni delle lettere precedenti;
d) delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione mineraria dell'area;
e) delle situazioni di attività già esistenti.
2. La proposta di piano provinciale delle cave deve contenere in particolare:
a) l'identificazione degli ambiti territoriali estrattivi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), compresi quelli ubicati nelle aree protette di cui all'art. 1 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche ed integrazioni. Tali ambiti, che devono accorpare aree contigue a quelle già oggetto di attività, con priorità rispetto all'apertura di altre aree, comprendono: l'area prevista per la estrazione e lo sfruttamento del giacimento, l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area circostante necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente; La perimetrazione degli ambiti territoriali estrattivi dovrà avvenire in modo tale che le aree sfruttate, una volta recuperate, non dovranno essere più oggetto di coltivazione mineraria e pertanto la coltivazione dovrà avvenire per settori e sfruttando la massima potenzialità consentita del giacimento. b) la definizione dei bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
c) l'individuazione di aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
d) la identificazione delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;
e) la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e della loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva; nel caso di previsione di apertura di cave nelle aree protette, di cui all'art. 1 della L.R. n. 86 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni, il piano deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze dell'area protetta, con la previsione di un controllo da parte dell'ente gestore dell'area stessa;
f) la determinazione, per ciascun ambito territoriale estrattivo, dei tipi e delle quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto:
f1) alla attività estrattiva esistente;
f2) alla consistenza del giacimento;
f3) alle caratteristiche merceologiche;
f4) alle tecnologie di lavorazione;
f5) ai bacini di utenza (provinciali - nazionali);
g) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili.
Art. 7
Formazione e adozione della proposta di piano.
1. I piani provinciali sono adottati dalle Province entro 2 anni dalla emanazione dei criteri di cui all'art. 5; in caso di mancata proposta di un piano provinciale entro detto termine, la Giunta regionale si sostituisce alla Provincia adottando gli atti necessari.
2. Ai fini di cui al comma 1, allo scadere del termine predetto, la Provincia è comunque tenuta a trasmettere l'eventuale documentazione già predisposta alla Giunta regionale.
3. La proposta di piano è depositata per un periodo di 60 giorni nella segreteria della Provincia; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione anche a mezzo stampa. In tale periodo i soggetti interessati a qualsiasi titolo possono presentare osservazioni.
4. La Provincia, entro 30 giorni dall'avvenuto deposito, provvede a richiedere il parere dei Comuni interessati, dei Consorzi di bonifica per il territorio di competenza e dei soggetti competenti in materia di beni ambientali. Quando la proposta di piano prevede la possibilità di attività di cava in ambiti territoriali compresi nelle aree protette di cui all'art. 1 della L.R. n. 86 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, la Provincia deve inoltre acquisire, sulla proposta depositata, il parere dell'ente gestore in ordine alla compatibilità della proposta con il regime di tutela dell'area protetta.
5. I pareri di cui al comma 4 devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri.
6. Entro i successivi 60 giorni il Piano, motivato in ordine alle osservazioni ed ai pareri ricevuti, è approvato dal Consiglio provinciale ed è trasmesso alla Giunta regionale per il parere di conformità di cui al successivo art. 8”.
Art. 8
Approvazione del piano.
1. Entro 60 giorni dalla ricezione del Piano provinciale la Giunta regionale provvede ad esprimere il parer di conformità.
2. Qualora la Giunta regionale ravvisi nel Piano provinciale difformità relative alla programmazione prevista dalla presente legge ed in capo alla Regione Lombardia, provvede nei tempi previsti dal comma precedente a rinviare alla Provincia competente il Piano per il suo adeguamento sulla base delle motivate osservazioni fornite dalla Regione. La Provincia riapprova il Piano, con atto consiliare, entro 60 giorni, avendo accolto le osservazioni.
3. Eventuale ulteriore mancato parere di conformità per il permanere di gravi e conclamate difformità rispetto agli indirizzi regionali, comporta l’attivazione del potere sostitutivo da parte della Regione”.
Art. 9
Revisione del piano.
1. Il piano delle cave è sottoposto a revisione d’ufficio da parte della Provincia, con cadenza biennale, per un ridistribuzione tra i vari ATE delle volumetrie complessive già previste, anche in seguito a quanto previsto dall’art.13 comma 2. A metà della durata dei rispettivi piani, la Provincia avvia la procedura per una variazione o revisione per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 5, comma 1 o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la stessa procedura di cui agli artt. 7 e 8.
2. La Giunta regionale, qualora accerti il permanere di una insufficiente produzione di sostanze di cava rispetto ai fabbisogni aggiuntivi di cui al comma 1, invita la Provincia a provvedere alla revisione del piano; in caso di inadempienza, la Giunta regionale può sostituirsi alla Provincia adottando gli atti necessari.
2-bis. Le modificazioni del piano delle cave, dovute in ottemperanza di sentenza, passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale. Art. 10
Efficacia del piano.
1. Il piano, approvato dal Consiglio provinciale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico». Le eventuali modifiche ai piani territoriali di cui alla L.R. n. 51 del 1975, ai piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di coordinamento dei parchi già in vigore devono essere apportate dal piano cave in modo motivato ed espresso.
2. Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.
3. La Provincia, dopo aver ricevuto il parere di conformità da parte della Regione, comunica immediatamente ai Comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l’immediata efficacia del Piano, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dall’avvenuta comunicazione, ad introdurre le modifiche necessarie per coordinare i propri strumenti urbanistici con le previsioni del Piano.”
4. Il piano ha validità massima di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia e argille e di venti anni per il settore lapideo; la validità decorre dall'esecutività del piano.
Art. 11
Progetto degli ambiti territoriali estrattivi.
1. Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell’art.6, comma 2 lett.a,, vengono redatti a cura dei soggetti interessati i singoli progetti di coltivazione e un progetto di recupero definitivo dell’area coordinato tra gli operatori e concordato con l’amministrazione comunale territorialmente competente e con l’amministrazione provinciale. Il progetto è approvato dalla Provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche attraverso apposita Conferenza dei servizi, nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei parchi, il parere tecnico dell'ente gestore del parco limitatamente alle opere di riassetto finale dell'area.
1 bis) Il progetto di recupero ambientale finale dell’area dovrà essere oggetto di una progettazione condivisa con gli enti pubblici e, avendo un interesse pubblico diffuso, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 12/05, dovrà essere caratterizzato da pubblicità e trasparenza, prevedere la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni, prevedendo possibili integrazioni dei contenuti.
2. Detto progetto, previa concertazione istruttoria con i Comuni interessati, redatto in conformità ai criteri emanati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoscritto da tecnici abilitati iscritti al relativo albo professionale in conformità alla normativa vigente, deve evidenziare:
a) lo stato dell'area rilevato da foto aeree recenti o derivato da immagini da satellite;
b) la situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, anche mediante indagini geotecniche e geofisiche, per la determinazione delle sezioni litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
c) la consistenza del giacimento coltivabile;
d) le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero, da attuarsi per lotti funzionali che prevedano l’attivazione contestuale delle opere di recupero ambientale;
e) la destinazione urbanistica dell'area;]
f) l’assetto finale dell’area di cava collegato alle aree limitrofe, che non può essere realizzato attraverso utilizzo di rifiuti, sia urbani che industriali, sia tal quali che trattati, fatto salvo l’utilizzo di inerti da attività edilizia e terre e roccia da scavi per il recupero morfologico delle aree, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per gli ambiti territoriali estrattivi delle pietre ornamentali da taglio e dei calcari per usi industriali, il progetto, per quanto attiene l'assetto finale dell'area, dovrà indicare la previsione dei profili di abbandono all'esaurimento del giacimento, nonché la tipologia del recupero.
4. Il progetto di cui al comma 1 è approvato entro 4 mesi dalla data di presentazione. Qualora il progetto presentato richieda modifiche, il termine può essere prorogato una sola volta di due mesi dalla data di presentazione delle modifiche. Trascorsi inutilmente i termini suddetti, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere entro un termine prestabilito, comunque non superiore a 30 giorni.
5. Il costo sostenuto per il progetto dell'ambito territoriale estrattivo è posto a carico di ogni soggetto richiedente l'autorizzazione alla coltivazione sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate ed attualizzate. All'atto della presentazione del progetto attuativo parziale, il richiedente è tenuto a documentare l'adempimento di quanto sopra.
5-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo hanno efficacia a partire dal 31 luglio 2002 o prima di tale data nel caso fossero emanati i criteri di cui al comma 2
[modifica] TITOLO III
Regime dell'attività di cave
Art. 12
Autorizzazione.
1. La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione concerne l'esercizio dell'attività estrattiva per un giacimento come individuato nel progetto di gestione di cui all'art. 11.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 38 in ordine alle competenze della Giunta regionale, il rilascio dell'autorizzazione compete alla Provincia, che provvede entro 90 giorni dalla relativa istanza, da presentarsi secondo le previsioni e le prescrizioni contenute nel piano cave; qualora la Provincia non provveda entro i termini di cui sopra, la domanda è presentata al Presidente della Giunta regionale, e l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale.
4. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa deve chiedere alla Provincia di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo tutti i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'art. 15. La Provincia provvede, entro i successivi 60 giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.
5. Nel caso in cui, entro il termine di 3 mesi dalla data dell'atto di trasferimento, l'avente causa non abbia ottemperato a quanto previsto dal comma
4, l'autorizzazione decade di diritto.
6. Il rilascio dell’autorizzazione negli ATE ove sussistano pendenze amministrative, giudiziarie o economiche con il Comune competente territorialmente o con il parco o con la Provincia, è subordinata alla risoluzione delle stesse”.
Art. 13
Contenuto dell'autorizzazione.
1. Il provvedimento autorizzativo dispone:
a) la determinazione del tipo e della quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;
b) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva, con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;
c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione con riferimento alla convenzione di cui all'art. 15;
d) l'entità della cauzione o l'indicazione delle garanzie sostitutive disposte ai sensi dell'art. 16;
e) la durata, che non può essere superiore a 10 anni, salvo che per l'attività estrattiva di materiali lapidei, per la quale la durata può essere aumentata sino a 20 anni secondo le previsioni del progetto attuativo di cui all'art. 14, comma 1, lett. f);
f) i criteri per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva.
2. Il termine di cui al comma 1, lett. e) può essere prorogato, a domanda del titolare dell'autorizzazione, nel solo caso in cui alla data della scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero.
3. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti areali già autorizzati.
4. Nel caso delle cave di sabbia e ghiaia, se una ditta chiede più di una proroga del termine di cui al comma 1, sarà oggetto di una revisione d’ufficio, ai sensi del comma 1 dell’art. 9, da parte della Provincia, per quanto riguarda la produzione nel decennio.
Art. 14
Domanda di autorizzazione.
1. Alla domanda di autorizzazione, che deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo domicilio, devono essere allegati:
a) documenti atti a comprovare la proprietà o la disponibilità dell'area destinata alla coltivazione del giacimento;
b) certificati e mappe catastali relative ai terreni interessati;
c) documentazione fotografica idonea;
d) documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente;
e) rilievo planimetrico quotato dell'area di cava e delle zone limitrofe in scala idonea;
f) progetto attuativo, riferito al progetto di cui all'art. 11, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente, completo di tavole grafiche in scala adeguata, adeguata, con la specificazione delle fasi temporali e dei lotti funzionali di coltivazione, la cui conformazione finale dovrà essere compatibile con le contestuali opere di recupero ambientale e completo di relazione tecnica illustrativa contenete anche:
f1) localizzazione delle aree di discarica per rifiuti inerti, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
f2) indicazione della profondità massima di escavazione;
f3) il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opere di recupero secondo le modalità indicate dalla precedente lettera f, nonché dei materiali utilizzabili (ad esclusione di rifiuti urbani e industriali, sia trattati che tal quali) e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi che quantifichi anche le opere accessorie previste nel progetto di recupero definitivo concordato con le amministrazioni locali”.
g) il programma economico e finanziario
h) la ricevuta del versamento alla tesoreria dell'ente competente delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda, per l'ammontare stabilito ai sensi dell'art. 25, comma 1.
2. Per i materiali lapidei il progetto attuativo deve indicare il programma di coltivazione, nonché, in luogo di quanto previsto dalla lett. f3) del comma 1, le opere di riassetto e di recupero definitivo limitatamente alle aree di cui è previsto il profilo finale di abbandono.
3. Possono essere proposte varianti al progetto attuativo in corso d’opera. Per le cave di sabbia ghiaia e argilla, potrà essere proposta una sola volta la variante al progetto attuativo in corso d’opera non superando il 30% dell’area complessivamente autorizzata. La Provincia provvede ad autorizzare la variante di progetto entro 60 giorni dalla sua presentazione.
Art. 15
Convenzione con il Comune.
1. Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna:
a) a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25.
b) a versare, qualora l’attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale, all’ente gestore del parco, annualmente ed in un’unica soluzione, una somma pari a quella di cui al precedente punto a) a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità compromessi dall’attività di cava
c) ad eseguire a proprie spese, entro i termini fissati in convenzione e secondo le modalità concordate con il Comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione stessa e che possono essere definite per settori omogenei da recuperare gradualmente in modi e tempi definiti, contestualmente all’esaurimento delle fasi di coltivazione attuate per lotti funzionali.
d) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'atto di autorizzazione
e) qualora le opere di ripristino prevedano il riempimento dell’area mediante terra e roccia proveniente da scavi e da materiale inerte proveniente dall’esterno, dovranno essere previsti, a carico dell’operatore, i criteri di controllo e monitoraggio a garanzia dell’ambiente.
f) qualora l’ambito territoriale estrattivo interessi più comuni, la Provincia provvede ad incentivare l’attivazione di una commissione di controllo consorziata.
2. Qualora all'esaurimento del giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area, nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al Comune o ai Comuni interessati una volta che siano state completate le opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo strumento urbanistico comunale ne preveda una destinazione ad uso pubblico.
3. I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta.
4. In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati ed il soggetto richiedente l’autorizzazione, quest’ultimo può chiedere che la Provincia assuma funzione arbitrale atta a definire la stipula della convenzione, fatti salvi gli obblighi imprescindibili che essa deve contenere. Per grave e immotivato atteggiamento di diniego da parte del Comune interessato la giunta provinciale delibera gli obblighi cui il soggetto richiedente deve attenersi in assenza della convenzione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata al completo adempimento degli obblighi assunti con convenzione, anche relative a precedenti autorizzazioni riguardanti il medesimo ATE.
5. Le somme versate ai sensi del comma 1 debbono essere utilizzate dai Comuni per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di cui al medesimo comma.
Art. 16
Garanzie patrimoniali.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione di garanzie patrimoniali reali o personali idonee a garantire, nei confronti dei Comuni interessati, l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'art. 15, nonché il rimborso delle spese previste per le opere di riassetto ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività di escavazione.
2. Qualora la garanzia sia prestata in forma di fideiussione, deve essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale previsto dal comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.
3. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai Comuni interessati entro 90 giorni dalla data di richiesta, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di riassetto previste dal progetto di cui all'art. 14, comma 1, lett. f).
Art. 17
Comunicazioni alla Regione e ai Comuni.
1. Le Province trasmettono alla Giunta regionale e al Comune, o ai Comuni interessati, copia delle autorizzazioni rilasciate con la relativa documentazione e gli atti connessi.
2. Le Province presentano ogni anno, entro il 31 marzo, il rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni delegate, ai sensi degli artt. 80 e 81 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18
Decadenza dell'autorizzazione.
1. Il mancato inizio dell'attività estrattiva entro 12 mesi dall'esecutività del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attività per un periodo superiore a 6 mesi, o a 9 mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza dell'autorizzazione. E’ altresì motivo di decadenza il ritardo superiore ai sei mesi relativo all’inizio delle operazioni di riassetto ambientale rispetto all’esaurimento del lotto funzionale di coltivazione di cui all’art. 14 lettera f3.
2. La decadenza è pronunciata dalla Provincia, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attività entro un termine assegnato e comunque non inferiore a 3 mesi. La Provincia può consentire, su domanda del titolare dell'autorizzazione, che siano protratti l'inizio o la sospensione dell'attività estrattiva oltre i termini di cui al comma 1, ove ricorrano giustificati motivi.
3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre:
a) quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche;
b) quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi ed alle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione o dalla convenzione.
c) qualora l’azienda titolare dell’autorizzazione sia stata soggetta a 2 sanzioni per gravi difformità di escavazione o sia stata soggetta a 2 sanzioni per gravi inadempienze riguardo il ripristino ambientale.
4. Nel caso di decadenza pronunciata per i motivi di cui al comma 3, lett. b) e c), La provincia emette un decreto che obblighi l’azienda titolare dell’autorizzazione a realizzare a proprio spese entro 12 mesi il riassetto definitivo dell’area di propria pertinenza all’interno dell’ATE nel caso in cui ci siano più operatori, o dell’ATE intero nel caso in cui sia un unico operatore.
Art. 19
Revoca dell'autorizzazione.
1. Qualora sia intervenuta una grave alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata al giacimento e tale comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, la Provincia, previa comunicazione all'interessato ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», dispone la revoca dell'autorizzazione.
Art. 20
Sospensione e cessazione dell'attività.
1. Il Comune competente per territorio, qualora l'attività estrattiva venga esercitata in difformità da quanto disposto dalla presente legge o in caso di inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione, può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva delle misure necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.
2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, la Provincia non abbia notificato i provvedimenti definitivi.
3. Qualora l'attività estrattiva si svolga senza la relativa autorizzazione, il Comune competente per territorio ne ordina l'immediata cessazione, indicando le opere necessarie al recupero ambientale della zona, in conformità a specifico progetto attuativo.
4. Qualora il Comune non eserciti le sue funzioni di controllo e vigilanza, la Provincia provvede a sostituirsi al Comune stesso e i contribuiti di cui all’art.15 comma 1 sono interamente incamerati dalla Provincia.
Art. 21
Esecuzione delle opere di riassetto.
1. Per le opere di riassetto ambientale di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) è consentito l'utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, ai sensi della normativa di riferimento. è fatto divieto di utilizzare, in tutto il territorio regionale, rifiuti urbani, assimilabili, industriali, tal quali o trattati, per le opere previste nella presente legge.
2. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al riassetto ambientale della zona, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui all'art. 18.
3. L'esecuzione è disposta dal Comune competente per territorio, previa diffida all'interessato.
4. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio delle opere di riassetto il Comune si avvale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 16.
5. In caso di mancata esecuzione da parte del contravventore, di cui all'art. 20, comma 3, delle opere necessarie al ripristino ambientale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune, quest'ultimo ne dispone l'esecuzione d'ufficio, a spese del contravventore stesso.
6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della cauzione impiegata per le opere di ripristino.
7. Le aree, recuperate mediante l’esecuzione d’ufficio delle opere di ripristino, diventano immediatamente in disponibilità dell’ente.
Art. 22
Concessione.
1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento, di cui il piano dell'art. 2 prevede la coltivazione, non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 14 e seguenti, quando sia trascorso un anno dalla approvazione del piano.
2. Ove la Provincia ritenga che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al titolare del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non inferiore a 90 giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione.
3. La Provincia può procedere altresì al rilascio della concessione al terzo richiedente ove il titolare non intraprenda l'attività estrattiva autorizzata, o sospenda la stessa, oltre i 6 mesi, a causa di non adeguate capacità tecniche ed economiche.
4. Nel provvedimento di concessione la Provincia delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 13.
5. Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme relative all'autorizzazione e, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della Provincia.
6. Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di superficie compresi entro i limiti della concessione.
7. Il diritto proporzionale di cui al comma 6 è elevato a euro 15.000 per i lapidei da taglio.

