Discussione:Progetto di legge (art 1-22)

Da Nonsolocave.

Scusate, ma essendo la prima volta che uso questo strumento devo un po' capire come funziona: Noi del comitato MontironeAmbiente abbiamo elaborato sulla base della nostra esperienza le seguenti considerazioni: Abbiamo sperimentato la difficoltà a un qualsiasi dibattito pubblico quando l'interesse di cavatori e di politici si coagula: nelle nostre zone, e parliamo di Montirone, Ghedi, Bagnolo Mella, Castenedolo, la forza delle ditte (Faustini, Bettoni, Caimmi, che esportano fino alla Svizzera) unita alle “necessità” dei comuni, che sanno che senza soldi “si va a casa”, ha creato quell'intreccio di prepotenza che ben difficilmente una legge riuscirebbe a limitare.

In una situazione cosi difficile ci chiediamo che cosa vorremmo tutelare:

Ambiente: crediamo che le aree coltivate debbano diventare di proprietà pubblica, perché il cavatore eliminando il substrato ne elimina le caratteristiche essenziali, rilasciando solo problemi per il futuro e di non facile soluzione: eliminando l'essenza della proprietà, ne perde conseguentemente il diritto. Il problema va visto con un'ottica almeno compensativa, altrimenti il bilancio ambientale complessivo risulta negativo e insostenibile: il minimo è recuperare le aree deteriorate dall'escavazione in un sistema protetto, di interesse ricreativo e naturalistico. Altro elemento sono i tempi: in termini politici ed economici dieci anni possono diventare facilmente l'eternità: un sacco di cave con previsione di recupero dopo dieci anni di coltivazione sono state più volte allargate alla faccia del recupero; a questo proposito sono necessari tempi e condizioni (fideiussioni) più stringenti per lo meno per quanto riguardai progetti.

Economia: crediamo il regime di oligopoli venutosi a creare nel sistema cave sia allarmante ed inefficiente: sono quindi necessarie regole limitanti lo strapotere di cavatori, soprattutto di grosse dimensioni, che inevitabilmente creano grossi sistemi di difficile recupero.

Società:deve avere un peso; considerato che è il soggetto che subisce il danno delle cave: devono esserci forme di partecipazione effettiva, non fittizia come spesso quella dei PGT

spunti

  • I terreni coltivati a cava diventano proprietà del demanio regionale: il passaggio di proprietà avviene all'atto dell'autorizzazione del progetto a coltivare gli inerti.
  • Una progetto di cava non può avere durata superiore a 3 anni comprensivi del recupero.
  • Un progetto di cava deve prevedere: progetto di coltivazione, progetto di recupero, progetto di connettività con la rete ecologica e progetto di gestione futura delle aree.
  • Sono vietate le cave in acqua quelle esistenti devono prevedere almeno un terzo dell'area sopra la falda ;
  • I trasporti di materiale con destinazione finale superiore a dieci chilometri vengono tassati proporzionalmente alla distanza e l'importo va a sostenere un fondo sulla mobilità sostenibile.
  • Su richiesta di un decimo degli abitanti del Comune i progetti di cava possono essere soggetti a referendum decisivo.
  • Un fondo del 10% del valore coltivato deve essere anticipato come fidejussione per eventuali danni ambientali a posteriori.
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